Art. 1.
(Comunicazione politica radiotelevisiva).

      1. All'articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nella misura del 10 per cento dello spazio disponibile. Il restante 90 per cento è ridistribuito secondo i voti ottenuti da ciascun partito alle ultime elezioni analoghe»;

          b) al comma 3, la parola: «parità» è sostituita dalla seguente: «proporzionalità» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo il rispetto di quanto stabilito dal comma 1»;

          c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per garantire il rispetto di quanto stabilito dal comma 1».